[1]Gestione del rischio

[2]Ciascuna delle Parti applica sistemi di gestione del rischio, per quanto possibile in forma elettronica, per l'analisi e la determinazione del rischio, che permettano alle proprie autorita' doganali di concentrare le attivita' di ispezione sulle merci ad alto rischio e che semplifichino lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio. Ciascuna delle Parti si basa, per le proprie procedure di gestione del rischio, sulla convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, versione riveduta del 1999 (di seguito "la convenzione di Kyoto") e sulle linee guida per la gestione del rischio dell'OMD.

Testo vigente dal 3 settembre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-08-04;138~art64 · fonte su Normattiva