[1]Gestione del rischio

[2]Ciascuna delle parti applica sistemi di gestione del rischio che consentono alle sue autorita' doganali di concentrare le attivita' ispettive sulle merci ad alto rischio e semplificano lo sdoganamento e la circolazione delle merci a basso rischio.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art122 · fonte su Normattiva