Assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi 1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica in materia di dogane e di facilitazione degli scambi ai fini dell'attuazione degli impegni stabiliti nel presente capo. 2. Le parti decidono di cooperare in particolare (ma non esclusivamente) per quanto riguarda:

  • a)il rafforzamento della cooperazione istituzionale tra le parti;
  • b)l'apporto di competenze e lo sviluppo di capacita' in materia legislativa e tecnica ai fini dello sviluppo e dell'applicazione della legislazione doganale;
  • c)l'applicazione di tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni preventive vincolanti, la valutazione in dogana, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli a posteriori, metodi per le verifiche contabili delle societa' e OEA;
  • d)l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'OMD, compresi tra l'altro la convenzione riveduta di Kyoto e il quadro SAFE dell'OMD; e
  • e)la semplificazione, l'armonizzazione e l'automazione delle procedure doganali.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art69 · fonte su Normattiva