[1]Cooperazione e assistenza tecnica in materia di dogane e facilitazione degli scambi

[2]Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica in materia di dogane e di facilitazione degli scambi per dare attuazione alle misure di cui al capo 3 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo II della parte IV del presente accordo. Le parti decidono di cooperare per quanto riguarda, tra l'altro, i seguenti settori:

  • a)il potenziamento della cooperazione istituzionale per rafforzare il processo di integrazione regionale;
  • b)l'apporto di competenze e lo sviluppo di capacita' a beneficio delle autorita' competenti su temi doganali (quali tra l'altro la certificazione e la verifica dell'origine) e su questioni tecniche per l'applicazione delle procedure doganali regionali;
  • c)l'applicazione di meccanismi e tecniche doganali moderne, tra cui la valutazione del rischio, decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti, procedure semplificate di vincolo e di svincolo delle merci, controlli doganali e metodi di verifica contabile delle societa';
  • d)l'introduzione di procedure e pratiche che si ispirino, per quanto possibile, agli strumenti e alle norme internazionali applicabili in materia di dogane e di commercio, tra cui la disciplina dell'OMC e gli strumenti e le norme dell'Organizzazione mondiale delle dogane ("OMD"), compresi tra l'altro la convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, come modificata (convenzione riveduta di Kyoto) e il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale) approvato dall'OMD;
  • e)i sistemi informativi e l'automazione delle procedure doganali e di altre procedure commerciali.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art54 · fonte su Normattiva