[1]Cooperazione in materia di stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico

[2]1. Le parti riconoscono l'importanza dell'assistenza tecnica e della cooperazione per facilitare l'attuazione degli impegni e massimizzare le opportunita' di cui al titolo III (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) della parte IV e conseguire gli obiettivi del presente accordo. 2. La cooperazione comprende il sostegno all'assistenza tecnica, alla formazione e allo sviluppo di capacita', per quanto riguarda tra l'altro:

  • a)il miglioramento della capacita' dei prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC di raccogliere informazioni sulle disposizioni regolamentari e sulle norme della parte UE applicate a livello dell'Unione europea e a livello nazionale e subnazionale e di conformarsi a tali disposizioni e norme;
  • b)il miglioramento della capacita' di esportazione dei prestatori di servizi delle Repubbliche della parte AC, con particolare riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese;
  • c)la facilitazione dell'interazione e del dialogo tra i prestatori di servizi della parte UE e delle Repubbliche della parte AC;
  • d)la risposta ai bisogni di qualifiche e norme nei settori oggetto di impegni a norma del presente accordo;
  • e)la promozione dello scambio di informazioni e di esperienze e, se del caso, la fornitura di assistenza tecnica relativa all'elaborazione e all'attuazione di regolamenti a livello nazionale o regionale;
  • f)l'istituzione di meccanismi per promuovere gli investimenti tra la parte UE e le Repubbliche della parte AC e migliorare le capacita' delle agenzie di promozione degli investimenti nelle Repubbliche della parte AC.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art56 · fonte su Normattiva