[1]Ambito di applicazione
[2]1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', comprese le eventuali modifiche o aggiunte, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti. 2. Il presente capo non si applica:
- a)alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessita' di produzione o di consumo; e
- b)alle misure sanitarie e fitosanitarie.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
