[1]Cooperazione e facilitazione degli scambi

[2]1. Le parti concordano che la cooperazione tra le autorita' e gli organismi, tanto del settore pubblico quanto di quello privato, che partecipano alla regolamentazione tecnica, alla normazione, alla valutazione della conformita', all'accreditamento, alla metrologia, ai controlli di frontiera e alla vigilanza del mercato e' importante ai fini di agevolare gli scambi commerciali fra le parti. A tale scopo le parti si impegnano:

  • a)ad intensificare la cooperazione reciproca allo scopo di facilitare l'accesso ai loro mercati e di migliorare la conoscenza e la comprensione dei rispettivi sistemi;
  • b)ad identificare, sviluppare e promuovere iniziative che facilitino il commercio tenendo conto delle rispettive esperienze. Tali iniziative possono comprendere tra l'altro:
  • i)lo scambio di informazioni, esperienze e dati, la cooperazione scientifica e tecnologica e l'uso di buone pratiche di regolamentazione;
  • ii)la semplificazione delle procedure di certificazione e delle prescrizioni amministrative stabilite da una norma o da un regolamento tecnico, e l'eliminazione degli obblighi di registrazione o di autorizzazione preventiva che risultano inutili in virtu' delle disposizioni dell'accordo TBT;
  • iii)attivita' miranti alla possibilita' di far convergere, uniformare o stabilire l'equivalenza dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita'. L'equivalenza non comporta a priori alcun obbligo per le parti, salvo qualora diversamente concordato in modo esplicito;
  • iv)l'analisi, in un futuro riesame della regolamentazione, della possibilita' di utilizzare l'accreditamento o la designazione come strumento per riconoscere gli organismi di valutazione della conformita' stabiliti nel territorio di un'altra parte; e
  • v)la promozione e la facilitazione della cooperazione e dello scambio di informazioni tra i pertinenti organismi pubblici o privati delle parti. 2. Quando una parte trattiene in un porto di entrata merci originarie del territorio di un'altra parte in quanto si e' constatata la mancata conformita' a un regolamento tecnico, la parte che trattiene le merci comunica senza indugio all'importatore i motivi di tale blocco. 3. Una parte, su richiesta di un'altra parte, prende in debita considerazione le proposte di cooperazione, a norma del presente capo, avanzate dall'altra parte.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art75 · fonte su Normattiva