[1]Ambito di applicazione e settori interessati

[2]1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione dei regolamenti tecnici, delle norme e delle procedure di valutazione della conformita', quali definiti nell'accordo TBT, che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti. 2. Fermo restando quanto disposto dal paragrafo 1, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC ("accordo SPS"), ne' alle specifiche d'acquisto predisposte da organismi governativi per le loro necessita' di produzione o di consumo e disciplinate dal titolo V (appalti pubblici) della parte IV del presente accordo.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art127 · fonte su Normattiva