[1]Regolamenti tecnici
[2]1. Le parti utilizzano le norme internazionali come base per l'elaborazione dei propri regolamenti tecnici tranne nei casi in cui tali norme internazionali siano un mezzo inefficace o inappropriato per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti. Una parte, su richiesta di un'altra parte, indica i motivi per i quali non ha utilizzato le norme internazionali come base per l'elaborazione dei suoi regolamenti tecnici. 2. Su richiesta di un'altra parte interessata ad elaborare un regolamento tecnico analogo e allo scopo di ridurre al minimo la duplicazione dei costi, una parte fornisce alla parte richiedente, per quanto possibile, tutte le informazioni, gli studi tecnici, le valutazioni del rischio o altri documenti disponibili pertinenti, ad eccezione delle informazioni riservate, che ha utilizzato per l'elaborazione del regolamento tecnico in questione.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
