[1]Adempimento degli obblighi

[2]1. Ciascuna delle parti e' responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo e adotta tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi che ne derivano, compreso il loro rispetto da parte di amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali, come pure di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorita'2. 2. Qualora una parte ritenga che un'altra parte sia venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dal presente accordo, tale parte ricorre esclusivamente al meccanismo di risoluzione delle controversie istituito dal titolo XII (Risoluzione delle controversie) e si attiene ad esso. 3. Fatti salvi gli attuali meccanismi di dialogo politico fra le parti, qualsiasi parte puo' adottare immediatamente le misure opportune a norma del diritto internazionale in caso di violazione, ad opera di un'altra parte, degli elementi essenziali di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo. L'altra parte in questione puo' chiedere che sia organizzata una riunione urgente tra le parti interessate entro un termine di quindici giorni per procedere ad un esame approfondito della situazione allo scopo di cercare una soluzione accettabile. Le misure saranno proporzionali alla violazione e saranno adottate in via prioritaria quelle che perturbano il meno possibile il funzionamento del presente accordo. Tali misure sono revocate non appena cessano di sussistere le ragioni che hanno condotto alla loro adozione.

[3]-------- 2 Le parti convengono che nell'espressione "amministrazioni e autorita' centrali, regionali o locali" rientrano tutti i livelli di amministrazione e tutte le autorita' pubbliche delle parti.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art8 · fonte su Normattiva