[1]Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa

[2]1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti in virtu' di accordi e di trattati e di altri pertinenti obblighi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione. 3. Nel cooperare per contribuire all'obiettivo del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, le parti decidono di collaborare per conseguire l'universalizzazione e l'attuazione dei trattati in materia. 4. Le parti convengono che i paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art2 · fonte su Normattiva