[1]Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa
[2]1. Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di soggetti statali e non statali, costituisca una delle piu' gravi minacce per la stabilita' e la sicurezza internazionali. 2. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti in virtu' di accordi e di trattati e di altri pertinenti obblighi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione. 3. Nel cooperare per contribuire all'obiettivo del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa, le parti decidono di collaborare per conseguire l'universalizzazione e l'attuazione dei trattati in materia. 4. Le parti convengono che i paragrafi 1 e 2 del presente articolo costituiscono un elemento essenziale del presente accordo.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
