[1]Ambito di applicazione

[2]1. Il presente capo si applica a qualsiasi misura SPS che possa, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti. 2. Il presente capo non si applica alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformita' definiti nell'accordo TBT, tranne qualora si riferiscano a misure SPS. 3. Il presente capo si applica inoltre alla collaborazione tra le parti in materia di benessere degli animali.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art87 · fonte su Normattiva