[1]Campo di applicazione
[2]1. Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte che possono, direttamente o indirettamente, incidere sugli scambi tra le parti. 2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle norme, ai regolamenti tecnici e alle procedure di valutazione della conformita' definiti nell'accordo TBT. 3. Le disposizioni del presente si applicano inoltre alla cooperazione in materia di benessere degli animali.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
