[1]Principi generali

[2]1. Le misure SPS non sono utilizzate come ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti. 2. Le procedure istituite nell'ambito di applicazione del presente capo si applicano:

  • a)in modo trasparente;
  • b)senza indebiti ritardi; e
  • c)prevedendo condizioni e requisiti, costi compresi, non piu' onerosi rispetto al costo effettivo del servizio ed equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili delle parti. 3. Le parti non si avvalgono, in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche, delle procedure di cui al paragrafo 2 ne' delle richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso di prodotti importati ai loro mercati.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art90 · fonte su Normattiva