[1]Principi generali

[2]1. Le misure sanitarie e fitosanitarie applicate dalle parti si ispirano ai principi stabiliti dall'articolo 3 dell'accordo SPS. 2. Le misure sanitarie e fitosanitarie non possono essere utilizzate per creare ostacoli ingiustificati agli scambi. 3. Le procedure istituite nell'ambito di applicazione del presente capo sono applicate in modo trasparente, senza indebiti ritardi e prevedendo condizioni e requisiti, costi compresi, non piu' onerosi rispetto al costo effettivo del servizio ed equi in rapporto ai diritti imposti su prodotti interni simili delle parti. 4. Le parti non si avvalgono, in assenza di giustificazioni tecniche e scientifiche, delle procedure di cui al paragrafo 3 ne' delle richieste di informazioni aggiuntive per ritardare l'accesso al mercato.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art145 · fonte su Normattiva