[1]Obiettivi

[2]Gli obiettivi del presente capo sono:

  • a)proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali o delle piante nel territorio delle parti, agevolando nel contempo gli scambi commerciali tra le stesse nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominate "misure SPS");
  • b)collaborare all'ulteriore attuazione dell'accordo OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato "accordo SPS");
  • c)fare in modo che le misure SPS non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti;
  • d)sviluppare meccanismi e procedure intesi a risolvere efficacemente i problemi che possono insorgere tra le parti in seguito all'elaborazione e all'applicazione di misure SPS;
  • e)rafforzare la comunicazione e la collaborazione fra le autorita' competenti delle parti relativamente alle questioni sanitarie e fitosanitarie;
  • f)facilitare l'applicazione del trattamento speciale e differenziato, tenendo conto delle asimmetrie tra le parti.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art85 · fonte su Normattiva