[1]Notifiche e consultazioni

[2]1. Ciascuna delle parti notifica per iscritto alle altre parti, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute pubblica, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari. 2. Le notifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuate ai punti di contatto elencati nell'appendice 4 dell'allegato VI (Misure sanitarie e fitosanitarie). Le parti si informano reciprocamente a norma dell'articolo 96 di eventuali cambiamenti dei punti di contatto. Le notifiche scritte di cui al paragrafo 1 sono effettuate per posta, fax o e-mail. 3. Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute pubblica, degli animali o delle piante riguardante prodotti oggetto di scambi commerciali tra le parti, una parte puo' chiedere alla parte esportatrice che si proceda a consultazioni in merito alla situazione. Tali consultazioni si tengono quanto prima. Nel corso di queste consultazioni ciascuna delle parti si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi. 4. Le consultazioni di cui al paragrafo 3 possono essere condotte tramite e-mail, videoconferenza, audioconferenza o qualsiasi altro strumento tecnologico di cui dispongano le parti. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art97 · fonte su Normattiva