[1]Misure di emergenza

[2]1. In caso di grave rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, la parte importatrice puo', senza preventiva notifica, prendere le misure necessarie alla protezione della vita o della salute dell'uomo, degli animali o delle piante. Per quanto riguarda le partite in transito tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione piu' adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi. 2. La parte che adotta la misura informa l'altra parte non appena possibile e comunque entro un giorno lavorativo dall'adozione della misura. Le parti possono chiedere informazioni sulla situazione sanitaria e fitosanitaria e sulle misure adottate e rispondono non appena le informazioni richieste sono disponibili. 3. Su richiesta di una delle parti e conformemente all'articolo 152 del presente capo, le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le consultazioni si tengono in modo da evitare inutili perturbazioni degli scambi. Le parti possono esaminare le alternative che facilitino l'attuazione o la sostituzione delle misure.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art153 · fonte su Normattiva