[1]Notifiche e consultazioni

[2]1. Ciascuna parte notifica per iscritto all'altra parte, entro tre giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante, comprese le emergenze alimentari. 2. Le notifiche sono effettuate ai punti di contatto di cui all'allegato IX (Punti di contatto e siti web). Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail. 3. Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la vita o la salute dell'uomo, degli animali o delle piante riguardante prodotti oggetto di scambi commerciali, ove richieste, si tengono quanto prima consultazioni in merito alla situazione. In tali condizioni ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi. 4. Le consultazioni di cui al paragrafo 3 possono essere condotte tramite e-mail, videoconferenza, audioconferenza o tramite qualsiasi altro strumento concordato tra le parti. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali che sono formalmente approvati dalle parti.

Testo vigente dal 23 luglio 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-07-11;139~art152 · fonte su Normattiva