Art. 5 (Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica)
Le Parti si impegnano a promuovere l'elaborazione di progetti di ricerca comuni che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri organismi internazionali, favorendo una piu' attiva collaborazione degli scienziati e degli esperti dei due Paesi per la loro realizzazione.
Testo vigente dal 21 ottobre 2019
