In conformita' con il presente Accordo la cooperazione scientifica e tecnologica tra le Parti potra' essere attuata nelle seguenti forme: scambio di documentazione ed informazioni scientifico-tecnologiche; progetti congiunti di ricerca e progettazione; scambio di scienziati e specialisti per lo svolgimento di ricerche e studi di comune interesse; organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni; sostegno alla commercializzazione di progetti tecnico-scientifici congiunti, sulla base di reciproche intese.

Testo vigente dal 21 ottobre 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-09-25;120~accordo-sulla-cooperazione-scientifica-e-tecnologica-art4 · fonte su Normattiva