Art. 8 (Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica)
Le disposizioni del presente accordo non possono in alcun modo pregiudicare i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali, nonche' nei confronti di Paesi terzi, ivi inclusi gli impegni derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
Testo vigente dal 21 ottobre 2019
