[1]' INTELLETTUALE

[2]Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la tutela di tutta la proprieta' intellettuale, inclusi i brevetti, scambiati o generati in relazione alle attivita' svolte nell'ambito del presente Accordo, in conformita' con le proprie leggi e regolamenti nazionali e con gli accordi internazionali in questo settore di cui sono una parte nonche', per quanto riguarda la Parte Italiana, con gli obblighi derivanti dalla propria appartenenza all'Unione europea.

Testo vigente dal 14 aprile 2021

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urn:nir:stato:legge:2021-03-29;48~accordo-art5 · fonte su Normattiva