Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, puo' affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
