Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, puo' affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art121 · fonte del testo