Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, il Consiglio fissa a maggioranza qualificata le disposizioni regolamentari necessarie all'applicazione degli articoli da 124 a 126 inclusi; determina in particolare le modalita' relative alle condizioni per la concessione del contributo del Fondo a norma dell'art. 125, come pure le modalita' relative alle categorie d'imprese i cui lavoratori beneficiano del contributo previsto dall'art. 125, paragrafo 1-b).

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art127 · fonte del testo