1. A richiesta di uno Stato membro, il Fondo, nel quadro della regolamentazione prevista dall'art. 127, copre il 50% delle spese destinate da tale Stato o da un organismo di diritto pubblico a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato:

  • a)ad assicurare ai lavoratori una nuova, occupazione produttiva mediante: la rieducazione professionale, le indennita' di nuova sistemazione,
  • b)concedere aiuti ai lavoratori il cui lavoro sia ridotto o sospeso temporaneamente in tutto o in parte, in seguito alla riconversione dell'impresa verso altre produzioni, per permettere loro di conservare lo stesso livello di retribuzione in attesa di essere pienamente occupati. 2. Il contributo del Fondo alle spese di rieducazione professionale e' subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati abbiano potuto essere impiegati soltanto in un nuovo genere di lavoro e che abbiano trovato, da sei mesi almeno, un'occupazione produttiva nella professione per la quale sono stati rieducati. Il contributo alle indennita' di nuova sistemazione e' subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati siano stati costretti a cambiare domicilio all'interno della Comunita' ed abbiano trovato nella nuova residenza, da almeno sei mesi, un'occupazione produttiva. Il contributo concesso in favore dei lavoratori in caso di riconversione di un'impresa e' subordinato alle seguenti condizioni:
  • a)che i lavoratori in questione siano di nuovo pienamente occupati in tale impresa da almeno sei mesi,
  • b)che il governo interessato abbia in precedenza presentato un progetto elaborato dall'impresa di cui trattasi, relativo a tale riconversione e al suo finanziamento, e
  • c)che la Commissione abbia concesso la sua preventiva approvazione a tale progetto di riconversione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art125 · fonte del testo