Per migliorare le possibilita' di occupazione dei lavoratori all'interno del mercato comune e contribuire cosi' al miglioramento del tenore di vita, e' istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che avra' il compito di promuovere all'interno della Comunita' le possibilita' di occupazione e la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
