L'associazione persegue gli obiettivi seguenti: 1. Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtu' del presente Trattato. 2. Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari. 3. Gli Stati membri contribuiscono gli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi o territori. 4. Per gli investimenti finanziati dalla Comunita', la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori. 5. Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle societa' e' regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtu' dell'art. 136.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art132 · fonte del testo