1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato. 2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori, sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17. 3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessita' del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio. I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese o territorio e quello da cui e' gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunita' alla entrata nel paese o territorio importatore. 4. Il paragrafo 2 non e' applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano gia' al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato una tariffa doganale non discriminatoria. 5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art133 · fonte del testo