[1]Articolo III-287
[2]L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:
- a)gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtu' della Costituzione;
- b)ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari;
- c)gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori;
- d)per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori;
- e)nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle societa' e' regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla liberta' di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonche' su una base non discriminatoria, fatti salvi gli atti adottati in virtu' dell'articolo III-291.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
