[1]Articolo III-287

[2]L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:

  • a)gli Stati membri applicano agli scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro in virtu' della Costituzione;
  • b)ciascun paese o territorio applica agli scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari;
  • c)gli Stati membri contribuiscono agli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo dei paesi e territori;
  • d)per gli investimenti finanziati dall'Unione, la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori;
  • e)nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle societa' e' regolato conformemente alle disposizioni del titolo III, capo I, sezione 2, sottosezione 2 relativa alla liberta' di stabilimento e in applicazione delle procedure previste in tale sottosezione, nonche' su una base non discriminatoria, fatti salvi gli atti adottati in virtu' dell'articolo III-291.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art287 · fonte su Normattiva