L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non puo' pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico. Se la mozione di censura e' approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'art. 158.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art144 · fonte del testo