[1]1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono. 2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:

[2]Belgio............................... 2 Germania.............................. 4 Francia.............................. 4 Italia............................... 4 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 2

[3]Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno: dodici voti quando, in virtu' del presente Trattato, debbano essere adottate su proposta della Commissione; dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi. 3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'umanita'.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art118 · fonte del testo