[1]1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono. 2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:

[2]Belgio............................... 2 Germania.............................. 4 Francia.............................. 4 Italia............................... 4 Lussemburgo............................ 1 Paesi Bassi............................ 2

[3]Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno dodici voti quando, in virtu' del presente Trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi. 3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentanti non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per' le quali e' richiesta l'unanimita'.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art148 · fonte del testo