A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'art. 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art159 · fonte del testo