A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dallo articolo 13, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
Testo vigente dal 25 giugno 1966
