Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione. In tal caso, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo', a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di giustizia si sia pronunciata. La Corte di giustizia, a titolo provvisorio, puo' sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art129 · fonte del testo