L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, e' tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della sentenza della Corte di giustizia importa. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'art. 215, secondo comma.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
