La responsabilita' contrattuale della Comunita' e' regolata dalla legge applicabile al contratto in causa. In materia di responsabilita' extra contrattuale, la Comunita' deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni. La responsabilita' personale degli agenti nei confronti della Comunita' e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
