La Corte di giustizia e' competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:

  • a)esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'art. 169,
  • b)deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'art. 173,
  • c)deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'art. 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all'art. 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello Statuto della Banca,

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art180 · fonte del testo