La Corte di giustizia e' competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:
- a)esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'art. 169,
- b)deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca. Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'art. 173,
- c)deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'art. 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all'art. 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello Statuto della Banca,
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
