Nell'eventualita' di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte puo', anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 173, terzo comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 173, primo comma, per invocare davanti alla Corte di giustizia l'inapplicabilita' del regolamento stesso.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
