I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art185 · fonte del testo