Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente Trattato. Il Comitato annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezione per i trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti. L'attivita' delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato. Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato. Il regolamento interno stabilisce le modalita' di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art197 · fonte del testo