Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, puo' autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreche' siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma. Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformita' ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art204 · fonte del testo