I conti relativi alla totalita' delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione e' fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata. La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessita', sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono. Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo. Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunita'. Il Consiglio da' atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art206 · fonte del testo