Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione dei bilanci, ivi compreso quello dell'Agenzia e al rendimento e alla verifica dei conti, b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione, e determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' degli ordinatori e contabili.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art183 · fonte del testo