La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati. Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese. All'interno del bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, a trasferimenti di eredita', sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art205 · fonte del testo