Fatta salva l'esecuzione delle misure adottate in applicazione del Trattato, i cittadini e le societa' di tutti gli Stati membri sono messi in ogni Stato associato gradualmente e al piu' tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sii un piano di parita' in materia di diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi. Il Consiglio di Associazione puo' autorizzare uno Stato associato, a richiesta di quest'ultimo, a sospendere per un periodo e per un'attivita' determinati l'applicazione delle disposizioni del comma precedente. Tuttavia, i cittadini e le societa' di uno Stato membro possono beneficiare, per una determinata attivita', in uno Stato associato delle disposizioni del primo comma soltanto nella misura in cui lo Stato cui appartengono concede per questa stessa attivita' vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle societa'. dello Stato associato in questione.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406~art29 · fonte su Normattiva