Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente Trattato. In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro puo' ricorrere, direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 223 e 224. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art225 · fonte del testo