Qualora, la Commissione constati che una disparita' esistente nelle disposizioni legislative regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, la Commissione provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati. Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art101 · fonte del testo