1. Sono vietate per gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 2. Gli Stati membri aboliscono, al piu' tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art34 · fonte del testo