1. Sono vietate per gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente. 2. Gli Stati membri aboliscono, al piu' tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
